Capita spesso, camminando per le strade della nostra cittร , di incontrare animali randagi di chiara provenienza domestica, abbandonati senza scrupolo dai loro padroni, stanchi, evidentemente, di far fronte agli oneri (non solo economici) connessi alla detenzione e alla cura degli โ€œamici a quattro zampeโ€. Torre del Greco, del resto, si presenta, in relazione a tale problematica, in linea con quella che รจ una prassi diffusa un poโ€™ in tutta Italia, in quanto lโ€™abbandono degli animali non conosce eccezioni di carattere geografico.

Molto spesso, allora, capita di ascoltare, soprattutto in televisione, coloro che, per arginare il problema degli animali abbandonati, invocano sanzioni piรน severe per le persone che si rendono protagoniste di taleย abbandono-animali

deprecabile prassi, nella vana speranza che ciรฒ basti ad arginare il fenomeno lamentato. Non di rado, perรฒ, chi invoca, in materia, lโ€™intervento del giudice penale non sa o non ricorda che la condotta di coloro che si liberano di un qualunque animale domestico รจ giร  sanzionata penalmente dal nostro ordinamento: lโ€™art. 727 del Codice penale (Abbandono di animali), infatti, stabilisce: โ€œChiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitร  รจ punito con lโ€™arresto fino ad un anno o con lโ€™ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.โ€.
Appare evidente, allora, che il nostro legislatore si รจ giร  preoccupato di qualificare in termini di reato la condotta di chi abbandoni cani, gatti o un qualunque altro animale domestico; tuttavia, lโ€™idea che la norma penale debba intervenire in tutti i casi in cui non si riesce a contenere il dilagare di determinate condotte si rivela spesso fallace e, in concreto, non si traduce necessariamente nei risultati agognati. In che cosa consiste, infatti, l’efficacia deterrente della norma appena ricordata?
Alessandro e Giovanni Gentile


Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 2 aprile 2014