Avvocati del Diavolo – Capita spesso, nello spazio messo a nostra disposizione, di fare riferimento ad illeciti rispetto ai quali la maggior parte delle persone ignora che si tratti di fattispecie aventi rilevanza penale. Sarà capitato un po’ a chiunque, ad esempio, di ricevere da parte di un p ubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, richiesta di fornire indicazioni sulla propria identità personale: ebbene, forse non tutti sanno che il rifiuto di dare dette indicazioni costituisce reato, previsto dall’art. 651 del codice penale (“Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”).
Detta norma, peraltro, non si limita a sanzionare l’omessa indicazione dei dati relativi all’identità personale,
stabilendo, infatti, altresì, la punibilità della condotta di chi si rifiuta di fornire indicazioni “sul proprio stato, o su altre qualità personali”. Il reato in questione è, peraltro, una contravvenzione, punita con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda; colui che incorre in questa violazione può accedere, quindi, all’oblazione (in questo caso quella prevista dall’art. 162 bis del codice penale), che consiste nel pagamento di una somma di denaro, effettuato il quale il reato si estingue. Occorre fare attenzione, allora, se non si vuole incappare nelle maglie della giustizia penale, a non assumere atteggiamenti superficiali o apertamente ostili nei confronti dei pubblici ufficiali che, nell’esercizio delle loro funzioni, ci chied ono della nostra identità. In questi casi, il legislatore ha inteso ribadire il dovere di ciascuno di rendere le proprie generalità attraverso la previsione di una norma penale, che, almeno in teoria, dovrebbe incutere maggiore timore nei cittadini.
Alessandro e Giovanni Gentile
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 7 maggio 2014