Al settimo mese il beneficio economico sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido, avvenuti dal 1° gennaio 2017. Il premio è concesso in un’unica soluzione e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
I requisiti Per avere diritto alla prestazione, le gestanti/madri devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane; per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.L. 30/2007.
Come fare domanda La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità :
– via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN forte;
– chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
– tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
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Per la certificazione dello stato di gravidanza si può indicare una delle seguenti opzioni:
– presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
– indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
– indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
– per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.