In particolare nell’ordinanza viene evidenziato come il periodo che va “dal 14 luglio 2017 al 30 settembre 2017” sia da considerarsi quello di “massima pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio comunale” e a tal fine vieta di “compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone a meno di 100 metri da aree boscate o con la presenza di folta vegetazione spontanea; accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri da boschi; bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati dal Comando Carabinieri Forestale competente per giurisdizione”.
E inoltre fatto obbligo “ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200metri da boschi di interrare le stoppie e residui vegetali; a enti e privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi confinanti con le strade o altre vie di transito o con altri boschi o coltivi, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi, almeno per la profondità di 5 metri: tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute pulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di ‘massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi’. Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli enti interessati; agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di ‘massimo rischio’ ed evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi; ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di ‘massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi’, di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile; i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e/o boschi confinanti con le strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi”.
Tutti gli interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 13 luglio 2017. “Nel caso di procurato incendio – è scritto ancora nell’ordinanza firmata dal vicesindaco Stilo – a seguito dell’esecuzione di azioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nel periodo tra il 14 luglio 2017 e il 30 settembre 2017, sarà applicata una sanzione amministrativa da 1.032 a 10.329 euro, e nel contempo verrà inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria”.
Infine viene ricordato che “ogni inizio d’incendio potrà essere segnalato al numero unico europeo delle emergenze: 112”.