GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona…": così recita l’art. 54 del nostro codice penale, che rientra, dunque, tra le norme c.d. "esimenti". Proprio questo articolo è stato recentemente richiamato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, la quale ha annullato con rinvio una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di persona che aveva occupato abusivamente una casa popolare. Vasta (ed ampiamente giustificata) è stata la risonanza di questa sentenza, che senza dubbio peserà sull’evoluzione della nostra giurisprudenza.
Ma cosa ha detto, in effetti, nel caso di specie, la Suprema Corte? I giudici di ultima istanza hanno evidenziato che l’applicazione dell’art. 54 c.p. non può ritenersi ristretta alle ipotesi in cui la situazione di pericolo, che giustifica la commissione di un reato, riguardi il bene della vita o dell’integrità fisica; lo stato di necessità, al contrario, deve ritenersi sussistente in tutti i casi in cui la situazione di pericolo riguardi un bene primario della persona, e il diritto di abitazione, ha stabilito la Corte, rientra senz’altro nel novero dei beni giuridici primari, meritevoli, quindi, della più ampia tutela.
La Cassazione ha dunque censurato la sentenza impugnata (emessa dalla Corte d’Appello di Roma) in quanto i giudici di secondo grado hanno omesso qualunque accertamento circa lo stato di indigenza dell’autore dell’occupazione abusiva, accertamento che, se concluso in maniera positiva, avrebbe imposto di mandare assolta l’imputata, una donna con prole al seguito, proprio in base alla norma citata. I giudici ai quali il processo è stato rinviato dovranno quindi riesaminare il caso alla luce delle indicazioni della Cassazione, verificando se il fatto sia stato commesso o meno in stato di necessità, valutazione che, ricordiamo, è rimasta preclusa alla Suprema Corte in quanto, giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito i casi sottoposti alla sua attenzione.
Giovanni e Alessandro Gentile