Il decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il quale è stato istituita questa misura di contrasto alla povertà e rilancio dell’occupazione introdotta dal Governo italiano, non disciplina la possibilità e le modalità per rinunciare al beneficio. Dunque l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto ente designato alla gestione del Reddito/Pensione di Cittadinanza, ha fornito, attraverso il messaggio n. 2662del 11 luglio 2019, le indicazioni operative per la gestione delle istanze di rinuncia al Reddito di Cittadinanza ed alla Pensione di Cittadinanza.
Il documento, predisposto a seguito delle richieste pervenute dall’utenza, fornisce anche in allegato il modulo Inps SR183, che è stato predisposto per rinunciare all’agevolazione. Se decidi di presentare istanza di rinuncia devi utilizzare questo modello.
Se rinunci al RdC (o alla PdC) la carta prepagata che ti è stata intestata per accedere alla parte di sostegno economico al reddito prevista dal beneficio viene disattivata. La disattivazione decorre dal momento della rinuncia, pertanto non potrai più utilizzare eventuali somme residue ancora presenti nella carta.
Per rinunciare al Reddito/Pensione di Cittadinanza devi compilare l’apposito MODULO INPS (Pdf 160Kb), sottoscriverlo, allegare una copia di un tuo documento di identità in corso di validità e consegnarlo presso una delle Strutture territoriali (Uffici) dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Se hai richiesto di rinunciare al RdC/PdC prima che fosse reso disponibile il modulo, la tua istanza resta valida solonel caso in cui abbia un contenuto analogo a quello del modello di rinuncia.
Si specifica che, per i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione prima di richiedere il RdC, la rinuncia al Reddito Cittadinanza non comporta il ritorno in vigore del ReI.