Quando si parla male della giustizia del nostro Paese si suole fare spesso riferimento, in ambito penale, al fatto che in Italia non c’è “la certezza della pena”. Che cosa s’intende, in effetti, con tale espressione? Per “certezza della pena” si vuole significare, in effetti, che la sanzione penale rappresenta la conseguenza inevitabile della commissione di un reato, per cui il reo non può sfuggire a detta sanzione, sia essa detentiva o di carattere pecuniario.

Quante volte, invece, sentiamo lamentare, da parte dei cittadini, che coloro che vengono arrestati vengono subito rimessi in libertà? Quante volte ci capita di ascoltare altre, simili, doglianze? A coloro che esprimono sfiducia nella giustizia italiana proprio su tale questione ci sentiamo di dire essenzialmente una cosa: la certezza della pena non esiste. Ciò, però, si badi bene, non riguarda solo l’Italia. Nessun Paese, in realtà, può garantire che alla commissione di un reato segua inevitabilmente l’applicazione della relativa sanzione.

Occorre prendere atto, infatti, che dopo la commissione di un crimine non necessariamente la notizia di reato perviene agli organi inquirenti, almeno in tempi utili per la celebrazione di un processo. A ciò, poi, si aggiunga che l’autore di un reato, quand’anche venga processato per detto illecito, può, tuttavia, essere prosciolto dall’accusa; ciò, naturalmente, qualora non siano emersi, nell’ambito del processo, elementi sufficienti a sostenere il giudizio di colpevolezza. Appare, quindi, fuorviante, in ogni caso, parlare di “certezza della pena”. E’ probabile che alcuni Stati si avvicinino più dell’Italia alla “pena certa”; nessun Paese, però, è in grado di garantire che gli autori di reati vengano sempre e comunque assicurati alla giustizia.
Alessandro e Giovanni Gentile



Rubrica gli “Avvocati del Diavolo” tratto da La Torre edizione cartacea