Limitare spostamenti in tutta Italia.
Il decreto nelle limitazioni nazionali prevede di limitare gli spostamenti in tutta Italia: «Si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari. Sempre con riferimento alle regole applicabili a livello nazionale, il Dpcm prevede che sull’intero territorio nazionale «sono sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati».
Sospesi spettacoli in cinema e teatri
Ancora: «sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».
Al prefetto il compito di far rispettare le nuove regole
Secondo la bozza del provvedimento, «il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure previste e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata». Si rischiano fino a tre mesi di carcere o l’ammenda fino a 206 euro (articolo 650 del codice penale).
La lotta al Coronavirus Covid 19 cambia la vita degli italiani e del Paese in maniera drastica. La bozza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede regole molto chiare e altrettanto restrittive che i cittadini sono chiamati a rispettare in maniera rigorosa nella speranza di poter arginare la diffusione di una epidemia che sta investendo tutta l’Italia. Grazie all’agenzia Lapresse, vediamo quanto prevede la bozza del Decreto, punto per punto
CONVEGNI E MANIFESTAZIONI
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con applicazione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto.
I MUSEI
I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti al pubblico a condizione che siano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.
RISTORANTI E BAR
Prosegue lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; è fortemente raccomandato che il gestore di esercizi commerciali diversi da ristorazione e bar, all’aperto e al chiuso, garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
LO SPORT
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni che non sono in zone rosse, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che siano rispettate tutte le regole di igiene e per evitare gli assembramenti e mantenere le distanze.
LE SCUOLE
Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
GITE SCOLASTICHE E GEMELLAGGI
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la riammissione a scuola dopo assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
PRONTO SOCCORSO
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
ISTITUTI DI DETENZIONE
Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.
LUOGHI DI CULTO
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
PERSONALE SANITARIO E OMS
Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari.
QUARANTENA
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
CAMPAGNA INFORMATIVA
Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie; i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali; è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire 8 ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro; le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.
CHI RIENTRA DALL’ESTERO
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori delle zone rosse, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
PER LOMBARDIA e in alcune province di VENETO, EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE e MARCHE
Restrizioni al movimento delle persone, a causa dell’emergenza Coronavirus, in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche. L’ingresso e l’uscita da questi territori sono consentiti solo per motivi gravi e «comprovati», di lavoro o di famiglia. Garantita la possibilità di rientro al proprio domicilio. Chi è in quarantena non potrà in nessun modo spostarsi.
Le province interessate, ha detto il presidente del Consiglio, sono: Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti. In totale, queste misure interesseranno oltre un quarto della popolazione italiana.
Scuole, palestre e musei chiusi
Nel provvedimento — che conferma le anticipazioni date dal Corriere nella serata di sabato — viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. In particolare: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione delle attività sciistiche e di eventi pubblici. Chiusi anche musei, palestre, piscine, teatri, centri sociali e culturali. Previsto uno stop ai concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario (e di quelli telematici).
Le norme su bar e ristoranti
Bar e ristoranti saranno aperti solo dalle 6 alle 18, e dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa.
Spostamenti interni solo se «indifferibili»
Nel decreto è scritto di «evitare in modo assoluto ogni spostamento all’interno dei territori salvo che per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza». A chi manifesta una «sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C» si raccomanda «fortemente» di rimanere a casa e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali. Sono «sospesi» i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del «personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale»
Contingentare accessi a negozi e mercati
Nel decreto si legge inoltre che le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione: se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere. Nei giorni festivi e prefestivi saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Si raccomanda anche di contingentare gli accessi a negozi, mercati, fiere per evitare «assembramenti di persone».
L’accesso a ospedali, hospice, Rsa e Pronto soccorso
L’accesso di parenti e visitatori a ospedali, hospice, strutture residenziali per anziani, pronto soccorso è «limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura», che è «tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione».
Le riunioni di lavoro
Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. I luoghi di culto potranno restare aperti, purché siano in grado di garantire che non ci siano «assembramenti di persone».
Lo sport
Per quanto riguarda lo sport, saranno «sospesi» gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, «in luoghi pubblici o privati». Nel decreto si legge anche, però, che «resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse».