CONSUMATORRE

Le vacanze estive sono appena finite e, come al solito, per molti sono state un vero e proprio disastro. Ogni anno, infatti, sono sempre più i consumatori che denunziano una “vacanza rovinata” per i numerosi ed inaspettati disagi procurati dal venditore o dall’organizzatore del pacchetto turistico (a Napoli direbbero “pacco”). Molti ignorano, però, che in questi casi c’è il “Fondo Nazionale di Garanzia” del turista, istituito dal decreto legislativo 111/1995 per consentire, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Il Fondo, quindi, soccorre l’acquirente di una vacanza organizzata anche quando non è vittima di un “bidone”, ma si trova in difficoltà per situazioni locali oggettivamente critiche come epidemie, guerre, eventi catastrofici ecc. Tuttavia, quando si entra in un’agenzia turistica per comprare una vacanza, bisogna accertarsi in primo luogo che abbia l’autorizzazione della Regione, con numero di licanza ed anno dfi rilascio. Il Decreto Ministeriale 349/1999 ha, infatti, stabilito che il Fondo interviene unicamente nel caso in cui l’operatore turistico sia in possesso di regolare autorizzazione. Il fondo viene alimentato dagli operatori turistici i quali devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei turisti. Compito del Fondo è quello di assicurare il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento dell’operatore turistico, sia in caso di accertata insolvenza. Deve, inoltre, organizzare il rimpatrio del turista in viaggio ed assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari. Per ottenere l’intervento o il rimborso di quanto pagato, il consumatore deve fare domanda al Ministero delle Attività Produttive, allegando il contratto di viaggio ed ogni altro elemento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. Il tutto va effettuato entro tre mesi dalla data di conclusione del viaggio.
Avv. Antonio Cardella – Presid. Unione nazionale Consumatori
Articolo già pubblicato sul numero cartaceo Anno CIII n° 15 – mercoledì 1 ottobre 2008