Roma – Conferenza stampa del Presidente del Consiglio per annunciare le principali novità contenute nel nuovo decreto sul coronavirus.

Dal 18 maggio evitando assembramenti si potrà tornare a circolare, lavorare, acquistare, viaggiare nei limiti dei confini regionali. L’appello del Premier alla responsabilità: «L’epidemia non è ancora stata debellata».

Si tratta di una prima fase di uscita dal lockdown iniziato il 4 marzo, perché il virus non è sconfitto.



Nel caso di ripresa dei contagi nelle regioni dove la curva epidemiologica eventualmente riprenderà scatteranno provvedimenti restrittivi immediati su intervento del Ministero della Sanità, che raccoglie quotianamente i rapporti dalle singole regioni. Saranno decisivi i report che Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità diffonderanno settimanalmente sul monitoraggio della fase 2. Si tratta di dati fondamentali per molte attività economiche.

«In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ogni singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale», si legge nel provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri.

Il monito del Premier agli italiani, alla vigilia della fase 2, è stato un invito alla responsabilità: «Da lunedì si esce di casa, ma osservando tutte le disposizioni per il contenimento del coronavirus».

Da lunedì si esce di casa con la fase 2. Ecco di seguito come il ritorno ad una mobilità individuale libera potrà svilupparsi, per ora solo all’interno della singola regione.

Spostamenti liberi da lunedì all’interno della regione. A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Da lunedì si esce di casa. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti fuori regione. Il divieto vale per le regioni ma anche per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3 giugno spostamenti tra le regioni, salvo provvedimenti motivati dal rischio epidemiologico. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, ma saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Devono restare a casa i covid positivi. È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Devono restare a casa anche i contatti di chi è positivo. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta il divieto di assembramenti. Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si aprono tutte le attività economiche, produttive ed economiche nei limiti delle linee guida. A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

Chiusure delle attività sono possibili in base all’andamento epidemiologico.  In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni
La violazione dei protocolli sono punite con sanzioni da 400 a 3mila euro. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

La violazione dei protocolli per le attività sono punti con la chiusura fino a 5 giorni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.