Gli avvocati del diavolo
La manutenzione delle strade cittadine dovrebbe stare molto a cuore agli amministratori locali, in quanto volta
a prevenire o eliminare situazioni di pericolo che possano pregiudicare l’integrità fisica delle persone. Si sa, però, che spesso e volentieri i soggetti che dovrebbero garantire la salute dei cittadini non sono troppo solerti nell’adottare le misure adeguate, il che determina il puntuale verificarsi di episodi lesivi dell’incolumità, in modo particolare, di pedoni ed automobilisti. Agli organi preposti alla manutenzione delle strade (rectius: alle persone fisiche che detti organi rappresentano) vogliamo, dunque, ricordare una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 36475 del 23 settembre 2008, in base alla quale è stata affermata la penale responsabilità, per il reato di lesioni personali colpose, di un sindaco, titolare di delega ai lavori pubblici, e del
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, i quali, dovendo garantire, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, la manutenzione delle strade, avevano, invece, omesso di operare i dovuti controlli, determinando, così, con la loro condotta omissiva, il colpevole antecedente causale dell’infortunio di un cittadino.
La Cassazione ha evidenziato, peraltro, che ai menzionati soggetti non è certo richiesto di effettuare ronde o perlustrazioni volte a verificare in maniera diretta lo stato del manto stradale, quanto, piuttosto, di ricorrere
al personale in cui si articola l’apparato comunale al fine di acquisire informazioni in merito alla sussistenza di
eventuali situazioni di pericolo e, in tal caso, di attivarsi per rimuovere dette situazioni, in modo da scongiurare
eventi lesivi dell’integrità fisica delle persone. La Suprema Corte ha ribadito, quindi, il ruolo di garanti dell’incolumità dei cittadini che assumono coloro che ricoprono determinate cariche, rappresentative o tecniche che siano; a questi soggetti, perciò, s’impone un’attività di controllo e di prevenzione, la cui mancanza può determinare l’insorgere di responsabilità penali.
Giovanni e Alessandro Gentile