Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in «zona arancione». Gli spostamenti tra comuni sarebbero dunque vietati, ma in questi giorni «saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni». È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.
Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise. Eccole:
– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
– Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.
Il premier ha parlato, nello specifico, di possibilità di «ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni»: una specificazione ulteriore rispetto a quanto precisato nel decreto, dove si parla di limiti allo spostamento. «Un sistema liberaldemocratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci una flagranza di reato», ha però specificato il premier. «Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come limite alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione». Conte ha poi parlato della possibilità di verificare — con un «incrocio» delle autocertificazioni — se in una casa ci sono più di due persone non conviventi.
Il testo del decreto recita: «Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone rosse», ndr) […] lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».
Le regole per i «giorni rossi» e gli spostamenti consentiti
Ecco le regole per i giorni festivi e prefestivi: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»: i negozi al dettaglio sono chiusi (tranne l’elenco che dovrebbe essere quello inserito negli allegati 23 e 24 al primo dpcm con le “zone colorate” del 6 novembre. Si tratta di 35 attività : dai supermercati, ipermercati, discount a tabacchi, latterie, alimentari, da parrucchieri e barbieri a ferramenta e negozi di computer. Ci sono edicole, librerie, cartolerie, negozi di giocattoli, di biancheria e di articoli sportivi. E anche farmacie, parafarmacie, profumerie, fiorai, lavanderie, tintorie, pompe funebri, negozi per animali); bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Ecco le regole per i giorni «arancioni»: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto): i negozi sono aperti fino alle 21; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Non ci si potrà spostare al di fuori dal proprio comune, ma con una importante eccezione già accennata sopra: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.
Il testo del decreto recita: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone arancioni», ndr), ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
Il nuovo decreto legge su cui il governo ha trovato un’intesa dopo giorni di riunioni, polemiche e litigi lascia in vigore tutte le norme previste dal precedente decreto legge numero 158 all’articolo 1, comma 2: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro comune.
Nel corso della conferenza stampa, Conte ha anche annunciato il varo di ristori dal valore di 645 milioni per bar e ristoranti «costretti alla chiusura»; altre misure, per altre categorie, sono in arrivo, ha detto, per i prossimi giorni.