IL CONSUMATORRE
C’è un certo caos normativo nella disciplina dei rimborsi per i passeggeri che viaggiano sui mezzi pubblici in caso di ritardo che può rovinare un viaggio per la perdita di coincidenze, prenotazioni e appuntamenti. Questo è il quadro attuale. Per ciò che concerne i treni, la Carta dei servizi di Trenitalia prevede il rilascio di un “bonus” pari al 50% del prezzo del biglietto per ritardi all’arrivo superiori a 25 minuti degli Eurostar, del 30% per gli Intercity ed Eurocity. Il bonus è valido per l’acquisto di altri biglietti entro sei mesi, ma non viene rilasciato in caso di occupazione dei binari da parte di terzi, scioperi del personale delle ferrovie o di calamità naturali. Relativamente agli aerei, il Regolamento CE n° 261/2004 ha stabilito che il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto quando il ritardo alla partenza supera le cinque ore, anche se prende l’aereo. Per i ritardi da 2 a 4 ore, secondo la lunghezza del tragitto, il passeggero ha diritto solo ad un’assistenza che si concretizza in pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e in due chiamate telefoniche gratuite.Quando il ritardo supera il giorno, il passeggero ha anche diritto al trasporto e alla sistemazione gratuita in albergo. In caso di cancellazione del volo, al passeggero che rinunzia al viaggio spetta il rimborso del biglietto più una compensazione pecuniaria variabile da 250 a 600 euro, che però è solo teorica, perché lo stesso Regolamento CE aggiunge che non è dovuta se la compagnia può dimostrare che la cancellazione del volo è avvenuta per circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare. E’ evidente che le compagnie non hanno alcun interesse a cancellare un volo e che la stessa avviene sempre per circostanze eccezionali. Nessuna norma europea prevede, infine, rimborsi in caso di ritardo di navi e quelle previste dal Codice della Navigazione sono a completo favore delle compagnie. Lo stesso vale per gli autobus e pullman di linea. Quindi, tutto dipende dalle condizioni di trasporto del gestore della linea, che il passeggero accetta automaticamente quando compra il biglietto. Detto ciò, non mi resta che augurarvi buon viaggio e, soprattutto, buona fortuna!
Pres. Antonio Cardella
Uni. Naz. Consumatori TdG
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 17 febbraio 2010