IL CONSUMATORRE
A breve la corsa ai saldi che, per legge, si possono fare soltanto nei periodi stabiliti dalle Regioni che, di fatto, delegano i Comuni. Oramai, però, non si comprende più che senso abbia imporre i periodi dei saldi per legge. Un negoziante, infatti, può decidere in qualsiasi momento di applicare ribassi sui prezzi e, inoltre, nei periodi non consentiti, la legge è facilmente aggirabile evitando di usare la parola saldi sui cartelli e sostituendola, ad esempio, con “scontissimi”. Va, comunque, precisato che, contrariamente a quanto pensano molti consumatori, i saldi possono non riguardare tutta la merce del negozio; in questo caso quella in saldi deve essere tenuta separata, ben visibile e deve indicare, oltre al prezzo di vendita, la percentuale di sconto applicata, pena la sanzione di 1032 euro. E’ bene conoscere che i consumatori non hanno diritto ad una riduzione del prezzo se, dopo aver comprato un prodotto a saldo, lo vedono in un altro negozio ad un prezzo inferiore. Ciò è continua fonte di lamentele, ma prezzi e sconti sono completamente liberi. Non sono rare, poi, le liti con i negozianti che sostengono di non poter rimborsare i clienti per prodotti difettosi, perché non ne sono responsabili o perché l’annullamento dell’operazione di cassa sarebbe vietato dalle norme fiscali. A tal proposito, molti negozianti continuano a non “sapere” che sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo; che sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo se vi è un difetto grave e che possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino eventuali rimborsi per la restituzione di vendite, come previsto dall’art. 8 del Decreto Ministeriale 30 marzo 1992. Occhio, infine, a ciò che si compra. Durante il periodo dei saldi, infatti, circola molta merce scadente proprio per la forte domanda dei consumatori. Evitate, quindi, di comprare capi di abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione ed accertarsi che la stessa eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria. Ricordate, infine, che i controlli spettano ai Vigili Urbani ai quali è consigliabile segnalare ogni anomalia, nell’interesse dei consumatori e di quei commercianti onesti che, per fortuna rappresentano la grande maggioranza.
Pres. Antonio Cardella
Uni. Naz. Consumatori TdG
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 29 giugno 2011