CONSUMATORRE

C’è chi paga una certa somma con assegni posdatati, in quanto non ha momentaneamente la provvista bancaria ma prevede di averla entro la data apposta sull’assegno. E’ lecito ciò? In teoria no, perché equivale ad una cambiale e quindi costituisce evasione dell’imposta di bollo che si paga su quest’ultima. In pratica, però, se il beneficiario mette l’assegno all’incasso nella data stabilita, non succede nulla. Ammesso, poi, che qualcuno se ne accorga, non ci sono neanche più conseguenze penali: la legge n° 386/1990 ha abrogato l’articolo 116 del regio decreto n° 1736/1993 che puniva con una multa e, nei casi più gravi, anche con la reclusione fino a sei mesi chi emetteva un assegno bancario con data falsa. Ora non c’è una sanzione specifica per chi emette assegni posdatati, ma occorre tenere presente che il beneficiario può metterli all’incasso anche prima della data indicata. In questo caso la banca non solo deve pagare l’assegno (ovviamente se vi sono fondi), ma ha l’obbligo di denunziare all’Ufficio del registro chi ha emesso l’assegno per evasione dell’imposta sul bollo (è prevista però solo una sanzione pecuniaria da venti a cinquanta volte l’imposta non corrisposta). Le cose, invece, si complicano se l’assegno posdatato risulta scoperto quando viene messo all’incasso. In tal caso il D.L. 505/99, che ha abolito le conseguenze penali, prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 516 ad un massimo di € 6197, oltre alla sanzione accessoria di interdizione dall’emissione di assegni, se la somma supera i 2582,28 e l’interessato non la paga al beneficiario entro 60 giorni, che viene notificata dal Prefetto entro i successivi novanta giorni, pena la prescrizione. Avverso tale provvedimento, l’interessato può presentare, entro trenta giorni, scritti difensivi e documenti, valutati i quali il Prefetto determina la somma dovuta per la violazione, oppure emette ordinanza di archiviazione. E’ opportuno, quindi, tenere ben presente tali sanzioni e, soprattutto, evitare di essere segnalati alla Cai (Centrale Allarme Interbancaria), segnalazione che avviene in caso di mancato pagamento e che registra i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista, di modo che nessuna banca o ufficio postale possa pagare assegni da essi emessi.
Avv. Antonio Cardella
Pres. Unione Naz. Consumatori TDG
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 28 settembre 2011