AVVOCATI DEL DIAVOLO
L’art. 57 del codice penale sancisce, in caso di reati commessi col mezzo della stampa periodica, la responsabilità penale a titolo di colpa del direttore o vice-direttore responsabile, il quale abbia omesso di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo finalizzato ad impedire che attraverso la pubblicazione venissero commessi reati. Tale articolo è da considerarsi applicabile anche ai periodici on line? Sul punto appare opportuno soffermarsi su quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in primis nella
sentenza n. 35511 del 1 ottobre 2010, emessa dalla V Sezione Penale: in base a tale sentenza l’art. 57 c.p. non può applicarsi a coloro che dirigono periodici on line, in quanto detto articolo si riferisce solo alla carta stampata, alla quale non è assimilabile il prodotto del mezzo telematico; né, d’altra parte, come ricordato dalla Suprema Corte, l’articolo in questione potrebbe trovare applicazione c.d. “analogica”, in quanto il nostro ordinamento, in ambito penale, non consente che, in presenza di lacune normative, le norme incriminatici vengano applicate a fatti che il legislatore, sia pure colpevolmente, ha lasciato impuniti. La posizione assunta, in questa sentenza, dalla Cassazione è stata dalla stessa ribadita in una più recente pronuncia, del 29 novembre 2011, sempre della V Sezione Penale: i giudici di legittimità hanno nuovamente evidenziato l’impossibilità di includere la rivista on line nel concetto di stampa periodica e hanno sottolineato, inoltre, come le caratteristiche stesse del mezzo telematico rendano impossibile a chi dirige un periodico on line l’esercizio di un controllo preventivo su tutto ciò che viene pubblicato; in un caso del genere, quindi, l’affermazione della penale responsabilità del direttore o vice-direttore responsabile del giornale, in base all’art. 57 c.p., dovrebbe avere luogo a titolo oggettivo, ossia a prescindere da qualunque legame tra la condotta di chi dirige il periodico e la produzione dell’evento che costituisce reato, il che, tuttavia, non è consentito dal nostro ordinamento.
Alessandro e Giovanni Gentile
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 21 marzo