AVVOCATI DEL DIAVOLO

Tra le notizie di cronaca che spesso ci c apita di apprendere figurano, purtroppo, quelle relative alle intimidazioni che gli imprenditori subiscono da parte di chi pretende il c.d. “pizzo”. Spari contro le vetrine dei negozi, attentati incendiari, rappresentano accadimenti non rari nei contesti (incluso quello di Torre del Greco) in cui la criminalità, per lo più organizzata, non si fa scrupolo di danneggiare chi svolge onestamente il suo lavoro. Quale reato si configura in casi del genere?
La fattispecie che si delinea è quella di cui all’art. 629 del codice penale, ossia l’estorsione, per la quale il legislatore prevede pene assai severe. Il testo dell’art. 629, al primo comma, così recita: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è p unito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2065 e uro.”. Il secondo comma prevede, poi, consistenti aumenti di pena in presenza di alcune aggravanti: “La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 1032 euro a 3098 euro, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”. Abbiamo accennato che protagonisti di queste intimidazioni ai danni degli imprenditori sono, per lo più, appartenenti alla criminalità organizzata; l’art. 628, infatti, richiamato dal 629, prevede, tra le altre, proprio l’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona facente parte di un’associazione di tipo mafioso, in pres enza della quale, dunque, la sanzione detentiva sarà compresa tra sei e venti anni.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 26 settembre 2012