AVVOCATI DEL DIAVOLO

In Italia non è difficile trovarsi in periodo di elezioni, dato che non solo lo Stato, ma anche Regioni, Province e Comuni richiedono che venga periodicamente rinnovata la composizione dei rispettivi organi di rappresentanza. Ecco, dunque, che tra pochi giorni si svolgeranno le elezioni amministrative in più di cinquecento comuni italiani, per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Orbene, dando un’occhiata alla legge elettorale che disciplina queste consultazioni, ci colpisce una norma riguardante le elezioni che si svolgono nei comuni con più di cinquemila abitanti: detta norma, infatti, stabilisce che l’elettore possa esprimere anche due preferenze, ossia per due candidati consiglieri, ma che, in questo caso, dette preferenze debbano riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Sebbene tale disposizione sia stata dettata dal pur nobile intento di scongiurare discriminazioni nei con- fronti delle donne nell’accesso agli organismi di rappresentanza popolare, appare francamente singolare che si sia voluto perseguire un tale, lodevole, obiettivo attraverso una norma che introduce una chiara limitazione all’esercizio del diritto di voto da parte del cittadino, in contrasto, a nostro sommesso avviso, col dettato dell’art. 48 della Costituzione, che, al comma 2, stabilisce: “Il voto è personale ed uguale, libero e segreto”. Se, infatti, l’elettore, nell’esercizio del diritto di voto, è libero di esprimere due preferenze, l’obbligo di optare, in questo caso, per due candidati di sesso diverso appare come una ingiustificata limitazione della sua libertà. La tutela delle donne contro qualunque tipo di discriminazione è, si badi bene, sacrosanta (e, purtroppo, sempre più attuale), ma essa va realizzata senza forzature normative e, innanzitutto, escludendo la violazione di quelle che sono le disposizioni fondamentali del nostro ordinamento.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 22 maggio 2013