Sport. Bisogna distinguere l’attività sportiva dall’attività motoria. Si ritiene perciò opportuno precisare che nell’espletamento dell’attività sportiva all’aperto non si impone l’obbligo di indossare la mascherina facciale a condizione che l’attività sportiva venga svolta in maniera singola e garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nell’espletamento delle attività motorie all’aperto, ivi comprese le passeggiate, invece, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina facciale.
Chiusura Negozi. Al punto 2 dell’ordinanza sindacale n. 212/2020 è scritto che è prevista “la chiusura alle ore 02:00 di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi e locali notturni ivi compresi i locali contenenti distributori automatici di bevande e/o alimenti ad esclusione di farmacie notturne e distributori di carburante”. Si ritiene opportuno precisare che la chiusura va rigorosamente rispettata da tutti quegli esercizi aperti al pubblico ad esclusione delle farmacie notturne e dei distributori di carburante. Gli stessi non potranno riaprire al pubblico in orario antecedente le 06:30. Le attività di laboratorio e di preparazione dei lavorati propedeutici alla successiva vendita saranno garantite all’interno dei locali rispettando il divieto di apertura al pubblico dalle ore 02:00 alle ore 06:30.