A riguardo, allora, giova ricordare come i cittadini che violino queste disposizioni, ossia effettuino spostamenti ingiustificati, incorrano nella violazione di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), contravvenzione punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Particolare attenzione, peraltro, bisogna prestare anche allorquando, a seguito di controllo da parte delle forze dell’ordine, il cittadino esponga le ragioni giustificative del proprio spostamento. Il provvedimento del Governo prevede, infatti, che dette ragioni siano oggetto di autocertificazione (dichiarazione sotto la responsabilità di chi la rende) da parte di chi viene fermato.
Qualora, dunque, a seguito di verifica da parte delle autorità preposte, si dovesse appurare che il cittadino abbia reso dichiarazioni mendaci in merito alla giustificazione dei suoi spostamenti potrebbe scattare una denuncia per il reato, ben più grave, previsto dall’art. 495 c.p. (in relazione al D.P.R. 445/2000), punito con la reclusione da uno a sei anni. Appere evidente, allora, che dobbiamo avere tutti particolare cautela quando ci spostiamo, non solo per evitare il contagio, ma anche per scongiurare guai giudiziari!
Alessandro e Giovanni Gentile
Dalla rubrica de La Torre edizione cartacea: Avvocati del diavolo