IL CONSUMATORRE
Uno dei disservizi più irritanti per i viaggiatori è sicuramente il ritardo dei mezzi pubblici: si perdono coincidenze, appuntamenti, prenotazioni d’albergo, gite ed escursioni, eccetera. Sulla materia c’è un caos normativo indescrivibile. Per gli aerei bisogna fare riferimento al regolamento CE 261/2004 che prevede per il passeggero il rimborso del biglietto quando il ritardo supera le 5 ore, anche se prende l’aereo. Per i ritadi da 2 a 4 ore, secondo la lunghezza del tragitto, il passeggero ha diritto soltanto ad un’assistenza che si concretizza in “pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa” e in due chiamate telefoniche gratuite. Quando, invece, il ritardo supera il giorno, il passeggero ha anche diritto, oltre al rimborso del biglietto, al trasporto ed alla sistemazione gratuita in albergo. In caso di cancellazione del volo, al passeggero che rinuncia al viaggio spetta il rimborso del biglietto ed una compensazione pecuniaria variabile da 250 a 600 euro, tranne il caso in cui la compagnia riesca a dimostrare che la cancellazione del volo è avvenuta per circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potuto evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il Regolamento, inoltre, stabilisce che la compensazione non è dovuta se il passeggero è informato della cancellazione con un certo anticipo. Per quanto concerne l’overbooking (pur avendo prenotato in tempo, il passeggero rimane a terra per un eccesso di prenotazioni), la compensazione pecuniaria varia da € 250 ad € 600. Le compagnie aere, comunque, sono tenute ad informare in modo chiaro i passeggeri dei loro diritti qualora si verificasse un negato imbarco, un ritardo o una cancellazione del volo. Per quanto riguarda i treni, la Carta dei Servizi di Trenitalia prevede il rilascio di un bonus pari al 50 per cento del prezzo del biglietto per ritardi all’arrivo superiori a 25 minuti degli Eurostar, del 30 per cento per gli Intercity ed Eurocity. Il bonus è valido per l’acquisto di altri biglietti entro sei mesi, ma non viene rilasciato in caso di occupazione, allagamenti o scioperi del personale delle ferrovie. La pecca più grave, però, concerne i viaggi con le navi o in autobus. Nessuna norma europea, infatti, disciplina tali trasporti. L’auspicio è che si possa porre rimedio nel più breve tempo possibile, atteso che tali forme di trasporto rientrano, sicuramente, tra quelle più utilizzate dai viaggiatori. Sarà forse questo il motivo della mancanza di normativa…? A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina.
Avv. Antonio Cardella – Pres. Unione Nazionale Consumatori TDG