Il procedimento penale è finalizzato a stabilire se una persona abbia o meno commesso un reato, sia esso delitto o contravvenzione. La delicata situazione in cui viene a trovarsi chi è accusato di avere infranto un precetto penale determina l’estrema importanza dell’assistenza tecnica, ossia da parte di un avvocato, per
la persona che si trovi ad essere imputata o, prima ancora, indagata per la commissione di un reato. Per questa ragione lo Stato prevede, per chi sia indagato o imputato, l’obbligo dell’assistenza da parte di un difensore. Colui che, quindi, si trovi a dovere rispondere della violazione di una norma penale non potrà rifiutarsi di avere l’assistenza di un avvocato, in quanto qualora non provveda alla nomina di un legale di fiducia si vedrà assegnato un difensore d’ufficio. Il difensore d’ufficio, peraltro, per la sua opera professionale, non dovrà essere retribuito dallo Stato, come un tempo avveniva, bensì dall’assistito. Ovviamente, occorre pur prendere in considerazione l’eventualità che l’interessato non abbia le risorse economiche per fare fronte al pagamento dell’onorario in favore dell’avvocato; per casi del genere, allora, il nostro o rdinamento prevede la possibilità , per la parte interessata, di accedere al patrocinio a spese dello Stato: colui il cui reddito non superi un determinato ammontare potrà chiedere, ed ottenere, che sia, appunto, lo Stato, a farsi carico del pagamento dell’avvoc ato. E’ bene fare presente, peraltro, che la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato è prevista, nell’ambito del proc edimento penale, non solo per chi è accusato di avere commesso reato, ma anche per la persona offesa e per la parte civile. L’obbligo di assistenza tecnica, invece, occorre precisare, è previsto, in ambito penale, solo per coloro che assumono la veste di indagati o, eventualmente e in un momento successivo, di imputati.
Alessandro e Giovanni Gentile
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 28 gennaio 2014