Il difensore d’ufficio, peraltro, per la sua opera professionale, non dovrà essere retribuito dallo Stato, bensì dall’assistito. Che cosa accade, però, nel momento in cui quest’ultimo non abbia le risorse economiche per fare fronte al pagamento dell’onorario in favore dell’avvocato? In questo caso il nostro ordinamento prevede la possibilità , per la parte interessata, di accedere al patrocinio a spese dello Stato: colui il cui reddito non superi un determinato ammontare potrà chiedere, ed ottenere, che sia, appunto, lo Stato, a farsi carico del pagamento dell’avvocato. E’ bene fare presente, peraltro, che la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato è prevista, nell’ambito del procedimento penale, non solo per chi è accusato di avere commesso reato, ma anche per la persona offesa e per la parte civile. Queste ultime, però, ricordiamo, non hanno l’obbligo di assistenza tecnica, che, in ambito penale, è prevista solo per coloro che assumono la veste di indagati o, eventualmente e in un momento successivo, di imputati.
Alessandro e Giovanni Gentile
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 20 giugno 2016