Giustizia-Toghe

Il procedimento penale è finalizzato a stabilire se un reato è stato commesso e, in caso affermativo, chi ne sia l’autore. La delicata situazione in cui viene a trovarsi chi è accusato di avere infranto un precetto penale determina, allora, l’estrema importanza dell’assistenza tecnica, ossia da parte di un avvocato, per colui che si trovi ad essere imputato o, prima ancora, indagato per la commissione di un reato. Per questa ragione lo Stato prevede, per chi assuma detta, scomoda, veste, l’obbligo dell’assistenza da parte di un difensore. Ciò vuol dire che chiunque si trovi a dovere rispondere della violazione di una norma penale non potrà rifiutarsi di avere l’assistenza di un avvocato, in quanto qualora non provveda alla nomina di un legale di fiducia si vedrà assegnato un difensore d’ufficio.
Il difensore d’ufficio, peraltro, per la sua opera professionale, non dovrà essere retribuito dallo Stato, bensì dall’assistito. Che cosa accade, però, nel momento in cui quest’ultimo non abbia le risorse economiche per fare fronte al pagamento dell’onorario in favore dell’avvocato? In questo caso il nostro ordinamento prevede la possibilità, per la parte interessata, di accedere al patrocinio a spese dello Stato: colui il cui reddito non superi un determinato ammontare potrà chiedere, ed ottenere, che sia, appunto, lo Stato, a farsi carico del pagamento dell’avvocato. E’ bene fare presente, peraltro, che la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato è prevista, nell’ambito del procedimento penale, non solo per chi è accusato di avere commesso reato, ma anche per la persona offesa e per la parte civile. Queste ultime, però, ricordiamo, non hanno l’obbligo di assistenza tecnica, che, in ambito penale, è prevista solo per coloro che assumono la veste di indagati o, eventualmente e in un momento successivo, di imputati.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 20 giugno 2016