Nel contesto geografico in cui s’inserisce Torre del Greco si registra, come noto, una elevata percentuale di reati contro il patrimonio. Un’ipotesi di reato legata a queste fattispecie è rappresentata dall’art. 712 del
codice penale (“Acquisto di cose di sospetta provenienza”). Detto articolo stabilisce: “Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a € 10. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate , senza averne prima accertata la legittima provenienza.”. Il reato in questione presenta analogie con una fattispecie ben più grave, prevista dall’art. 648 c.p. (“Ricettazione”). Occorre, allora, evidenziare come nel caso della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato non sia, a differenza della ricettazione, il dolo. La fattispecie volgarmente nota come “incauto acquisto” si registra, infatti, allorquando colui che riceve cose di sospetta provenienza, pur in presenza di elementi tali da dovere generare dubbi sull’origine del bene, nonostante ciò acquista o riceve la res. L’autore del reato in questione, dunque, nel momento in cui riceve il bene, non è consapevole della sua illecita provenienza, ma, considerate le circostanze, indicate dalla norma, dovrebbe sospettare che lo stesso provenga da illecito penale. Ecco, dunque, che, nel caso di specie, il legislatore sceglie di punire non la condotta deliberatamente criminale di una persona, bensì il comportamento sprovveduto della stessa.
Alessandro e Giovanni Gentile
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 26 novembre 2014