Il consumatorre
(a) Torre del Greco – Per molte persone la vita in condominio non è mai stata facile a causa delle tante liti che
inevitabilmente nascono tra i condomini per la gestione, la manutenzione, l’utilizzo dei servizi comuni e la ripartizione delle spese. Eppure, sono tanti coloro che ritengono che per vivere bene “dopo i parenti, i condomini sono coloro con i quali conviene andar d’accordo”. Saggio principio, quest’ultimo, che, però, negli ultimi mesi è stato seriamente minato. Chi credeva o trovava il modo, infatti, di non litigare nel proprio
condominio, a differenza della maggior parte di essi, ora, probabilmente, dovrà ricredersi. Le liti, infatti, in questi ultimi anni, sono aumentate a seguito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi 344 – 352, della legge n° 296/2006 per l’istallazione dei pannelli solari e fotovoltaici. Sostanzialmente i problemi sono tre. Può un condomino istallare pannelli sul tetto comune senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale? Può l’assemblea condominiale deliberare l’istallazione di pannelli per tutto il condominio e con qualemaggioranza? Possono sottrarsi alle spese i condomini che non intendono usufruire dei pannelli? L’opinione prevalente è che, in base all’art. 1102 del Codice Civile, il singolo condomino può istallare a sue spese e senza autorizzazione assembleare i pannelli sul tetto comune, purché non alteri la destinazione del tetto, non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso e non arrechi danni. Qualora, invece, sia l’assemblea a deliberare l’istallazione dei pannelli per tutto il condominio, ai sensi dell’art. 1120 del Codice Civile occorrerebbe un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell’edificio, ma si ritiene anche che i condomini dissenzienti possono sottrarsi alla spesa se è troppo gravosa (art. 1121 Codice Civile), ovviamente senza fruire dell’acqua calda o dell’energia dei pannelli. Tempi duri, dunque, per i condomini, ai quali, comunque, consigliamo di tenere bene a mente l’anzidetto principio. <
Avv. Antonio Cardella
Presidente Unione
Consumatori TdG
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 16 dicembre 2009