IL CONSUMATORRE
Le controversie con le aziende del gas per mancata lettura dei contatori, ritardi negli allacciamenti o nelle riparazioni, bollette esorbitanti ed altro, non sono affatto rare. Pochi utenti, però, sanno che possono presentare segnalazioni, reclami e ricorsi all’Autorità dell’energia elettrica e del gas ed ottenere risarcimenti. Lo prevede il DPR n° 244/2001, ma prima di ricorrere all’Autorità l’utente deve presentare reclamo all’azienda: se non riceve risposta soddisfacente o se, trascorsi 20 giorni lavorativi, non riceve alcuna risposta, può fare ricorso all’Autorità, indicando, fra l’altro, il numero di utenza e descrivendo l’irregolarità lamentata con gli eventuali prove. Per verificare le irregolarità l’Autorità ha poteri di accesso e di ispezione in qualsiasi luogo aziendale e può anche disporre perizie e consulenze. Inoltre, una delibera del 2004, la n° 126, ha previsto un indennizzo automatico di 30 euro in caso di mancata lettura dei contatori, sempre che siano accessibili ai letturisti. Con altre delibere, la stessa Autorità ha introdotto tempi massimi per le cinque prestazioni più frequenti: preventivi per nuovi allacciamenti, allacciamenti con lavori semplici, attivazione di nuovi contatori, disattivazione di utenti, riattivazione degli utenti morosi, nonché per il rispetto degli appuntamenti personalizzati con gli utenti. Per queste prestazioni l’Autorità ha fissato "livelli specifici di qualità", cui i distributori sono tenuti ad attenersi per ciascuna prestazione. Per gli utenti domestici e tutti gli altri piccoli consumatori, devono essere rispettati i seguenti tempi massimi: 15 giorni lavorativi per preventivi nuovi allacciamenti e per l’esecuzione di lavori semplici (come la sostituzione del contatore); 5 giorni lavorativi per l’attivazione di nuovi contatori e per la disattivazione del contratto; 2 giorni feriali per la riattivazione del servizio degli utenti morosi. Infine, va segnalato che le deliberazioni dell’Autorità hanno introdotto la possibilità per l’utente di scegliere tra la tempestività nell’esecuzione della prestazione richiesta con il rispetto dei tempi massimi indicati, oppure la puntualità, quando, invece, l’utente richiede un appuntamento personalizzato. La fascia massima di puntualità entro la quale il personale dell’azienda deve presentarsi all’appuntamento è pari a 3 ore. Poveri utenti! Quante normative bisogna conoscere per evitare soprusi? E se, invece, gli organi preposti avessero, finalmente, la brillante idea di vararne sola una, identica e precisa, da applicare per tutti i servizi domestici e non, quali acqua, gas, luce, telefono ed altro?
Antonio Cardella
Pres. Unione Naz. consumatori TdG