Tra le note piรน interessanti in ambito penale figura senz’altro la recente introduzione dell’art. 131 bis c.p., sulla non punibilitร per particolare tenuitร del fatto. L’articolo in questione stabilisce che per i reati per i quali รจ prevista la sanzione detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena detentiva, la punibilitร venga esclusa quando, per le modalitร della condotta e per
Lโoffesa, stabilisce l’art. 131 bis c.p., โnon puรฒ essere ritenuta di particolare tenuitร quando lโautore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltร , anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento allโetร della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento รจ abituale nel caso in cui lโautore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piรน reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuitร , nonchรฉ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.โ.
La norma citata, possiamo dirlo, colma una lacuna che caratterizzava il nostro sistema (almeno per i reati di competenza del Tribunale, dato che una disposizione simile era giร prevista per le fattispecie di competenza del Giudice di pace), rendendo possibile, per l’autoritร giudiziaria, non dare seguito ad accuse che, considerati tutti gli elementi del caso concreto, non giustificano l’applicazione di una sanzione penale. Riteniamo, quindi, che gli effetti di questa norma saranno senz’altro positivi, sia in termini di deflazione carceraria, sia in termini di alleggerimento del carico di lavoro gravante sulla magistratura.
Alessandro e Giovanni Gentile
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 29 aprile 2015