Ordinanza emanata il 6 agosto 2013 dal Ministero della Salute
Il sindaco di Torre del Greco avv.Gennaro Malinconico richiama l’attenzione della popolazione con un avviso concernente un tema a cui la popolazione è sensibile ovvero la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Nel suddetto avviso il primo cittadino comunica che, ai sensi, dell’art.1-comma 5 dell’Ordinanza del Ministero della Salute emanata il 6 agosto 2013, i Comuni in collaborazione con i Sevizi Veterinari delle ASL, istituiscono percorsi formativi per proprietari di cani al termine dei quali verrà rilasciato
un patentino, un attestato di partecipazione. Questi possono pertanto avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale il sindaco ricorda alla cittadinanza torrese le prescrizioni e i divieti contenuti nell’Ordinanza a cui facevamo cenno prima e sono i seguenti: Art. 1 comma 1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. comma 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo. comma 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle autorita’ competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. comma 4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Art.2 comma 1. Sono vietati: a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressivita’; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressivita’; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Art.3 comma 2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita’ di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. comma 3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita’ ai sensi del comma 2. comma 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola. Art.4 comma 1. E’ vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna. e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita’ di mente.
Alessia Rivieccio